In assenza di disposizioni testamentarie è la legge che stabilisce chi subentra al patrimonio lasciato dal de cuius, in questo caso abbiamo la cosiddetta SUCCESSIONE PER LEGGE.
SE IL DE CUIUS LASCIA:
- solo il coniuge: (senza figli, nel loro discendenti, ne genitori o altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti) l' eredità va per legge tutta al coniuge (art. 583 c.c.)
- coniuge e un figlio: (legittimo, naturale, legittimato o adottivo) l' eredità si devolve tra coniuge e figlio in parti uguali quindi 1/2 e 1/2. Al coniuge va anche il diritto di abitazione sulla casa familiare. (art. 566 e 581 c.c)
- coniuge e due figli: l' eredità va 1/3 al coniuge, 1/3 al primo figlio e 1/3 al secondo figlio (art. 566 e 581 c.c)
- coniuge e tre o più figli: in questo caso 1/3 va al coniuge e gli altri 2/3 si dividono in parti uguali tra i figli (art. 566 e 581 c.c)
- coniuge e fratelli o sorelle del de cuius: ( in assenza di di figli e di ascendenti). In questo caso i 2/3 dell' eredità spettano al coniuge. L' altro terzo si divide tra le sorelle e fratelli germani. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali oltre ai frateli germani, a quelli unilaterali spetta la metà della quota spettante ai fratelli germani.(I fratelli germani sono coloro che discendono da stesso padre e stessa madre, mentre quelli unilaterali sono coloro che hanno in comune un solo genitore.)
- coniuge e un nipote (figlio di fratello o sorella premorti): 2/3 vanno al coniuge e 1/3 al nipote. Nel caso che i nipoti siano più di uno il terzo si divide tra quanti sono i nipoti
- coniuge ed entrambi i genitori del de cuius (in assenza di figli, fratelli o sorelle): 2/3 vanno al coniuge e 1/3 si divide in parti uguali tra i genitori, ossia 1/6 a ciascuno
- coniuge e un solo genitore del de cuius (in assenza di figli, fratelli o sorelle): i 2/3 vanno al coniuge e 1/3 va al genitore del de cuius
- coniuge e i nonni (in mancanza di altri parenti più rossimi): i 2/3 vanno al coniuge mentre 1/3 si divide tra i nonni in parti uguali
- coniuge, genitori o altri ascendenti e fratelli o sorelle (in mancanza di figli): i 2/3 vanno sempre al coniuge, 1/12 ai fratelli e sorelle da dividersi in parti uguali, i rimanenti 3/12 ai genitori o altri ascendenti
- coniuge putativo: si presentano due casi:
a) quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi e quello superstite viene riconosciuto in buona fede la legge prevede la stessa quota atribuita al coniuge non putativo secondo quanto esposto più sopra
b) quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte, il coniuge putativo è escluso dalla successione
- coniuge separato: anche qui vi sono due casi :
a) coniuge separato a cui non è stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, spetta la stessa quota che spetta al coniuge non separato
b) coniuge separato a cui sia stata addebitata la separazione, con sentenza passata in giudicato, spetta un assegno vitalizio, se al momento dell' apertura della successione (data di morte del de cuius) godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. In questo caso l' assegno è commisurato in base alle sostanze ereditarie e alla qualità e numero degli eredi legittimi e non è comunque superiore a ciò di cui godeva prima della morte del coniuge. Stessa disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
- coniuge divorziato: il coniuge divorziato non ha diritto all' eredità. Se il coniuge divorziato superstite è titolare di assegno periodico, il tribunale gli assegna una quota della pensione di reversibilità, proporzionata al periodo di durata del matrimonio.
- un figlio (in mancanza del coniuge): l' eredità si devolve tutta al figlio
- due figli (in mancanza del coniuge): l' eredità si divide in parti uguali tra i figli
- tre o più figli (in mancanza di coniuge): l' eredità si divide in parti uguali tra tutti i figli
- un figlio e un nipote (figlio di figlio premorto): l' eredità si divide in parti uguali tra il figlio del de cuius ed il nipote che entra in rapresentanza del padre premorto.
- uno o più figli non riconoscibili (quando essi hanno diritto al mantenimento, all' istruzione e all' educazione ai sensi dell' art. 279 del c.c.) spetta l' assegno vitalizio pari all' ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto se fossero stati riconosciuti
- padre e madre (senza lasciare coniuge, figli, ne fratelli e sorelle o loro discendenti), l' eredità si divide in parti uguali tra il padre e la madre
- un solo genitore (senza lasciare coniuge, ne figli, ne fratelli o sorelle o loro discendenti) l' eredità spetta tutta al genitore
- nonni e bisnonni (senza lasciare coniuge, ne figli, ne fratelli o sorelle o loro discendenti) l' eredità spetta tutta ai nonni o al nonno superstite in quanto essa è devoluta all' ascendente di grado più vicino, senza distinzione di linea
- fratelli e sorelle (senza lasciare coniuge, ne figli, ne genitori, ne altri ascendenti) l' eredità si divide in parti uguali tra tutti i fratelli
- fratelli, sorelle e genitori (senza lasciare ne coniuge ne figli): in questo caso l' eredità si devolve metà ai genitori da dividersi in due parti uguali e l' altra metà andrà ai fratelli da dividersi sempre in parti uguali
- parenti oltre il sesto grado: in questo caso l' eredità si devolve allo Stato. Un' ipotesi comunque alquanto rara.
Il coniuge del de cuius è una figura che nel corso degli anni è stata oggetto di più valutazioni, rivalutazioni tant' è che ai giorni nostri si può dire che abbia un' importanza maggiore. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 possiamo dire che il coniuge oggi gode di maggiori diritti. Il coniuge ha per diritto almeno ad 1/3 dell' eredità (quando concorrono al patrimonio più figli) oppure anche ad 1/2 nel caso vi sia insieme al coniuge un unico figlio.
Il coniuge come sappiamo non ha un legame diretto di parentela col de cuius come possono averlo i figli, i nipoti, i genitori, fratelli, nonni ecc. Il coniuge dunque ha diritto a ricevere l' intera eredità solamente quando il de cuius non lasci figli, ascendenti o discendenti legittimi, fratelli o sorelle così come stabilisce l' art. 583 del codice civile.
Art. 583 del Codice Civile
"In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l' eredità"
Se il coniuge concorre con altri parenti del de cuius (genitori, ascendenti, fratelli o sorelle) ha diritto ai 2/3 del patrimonio ereditario.
Art. 582 del Codice Civile
"Al coniuge sono devoluti due terzi dell' eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri"
Nel caso in cui il de cuius lasci un genitore, un fratello ed il proprio coniuge, senza lasciare figli , il coniuge ha diritto ai 2/3 dell' asse ereditario. Queste quote qualsiasi sia il numero dei fratelli e dei genitori. In caso di più fratelli il dodicesimo andrà diviso in più quote. Nel caso che rimangano 2 genitori si divideranno tra loro i 3/12.
Se il coniuge concorre con uno o più genitori a lui spettano sempre i 2/3 ed ai genitori 1/3. Se il coniuge concorre con un fratello del de cuius a quest' ultimo spetterà 1/3 dell' eredità mentre al coniuge sempre 2/3. Facciamo attenzione che in tutti gli esempi su fatti non vi sono figli del de cuius. Infatti inpresenza di figli le cose cambiano.
Nel caso che dopo la morte del de cuius rimanga coniuge + un figlio il patrimonio si divide in parti uguali, quindi 1/2 a testa. Nel caso che ci sia coniuge e più figli a questi ultimi spetterà una quota dei 2/3 da dividersi tra loro mentre al coniuge spetta 1/3.
Art. 581 del Codice Civile
"Quando con il coniuge concorrono i figli legittimi o naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell' eredità se alla successione concorre un figlio, a un terzo negli altri casi"
Se al de cuius rimangono coniuge ed un figlio l' eredità viene divisa in parti uguali e quindi 1/2 a testa. Se insieme al coniuge concorrono più figli a questi ultimi vanno i 2/3 da spartirsi in parti uguali ed 1/3 va al coniuge.
Il coniuge rimasto in vita oltre alla sua quota legittima ha diritto anche all' uso dell' abitazione della casa coniugale.
Art. 540 comma 2 Codice Civile
"Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati il diritto di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli".
In poche parole il coniuge ha diritto di continuare a vivere nella residenza familiare anche se ora in comproprietà con i figli. Il coniuge ha diritto di abitare ed utilizzare tutta la casa non solo il terzo che per legge le appartiene.
COSA PREVEDE LA LEGGE NEL CASO CHE DUE CONIUGI SIANO SEPARATI?
Anche se due coniugi si separano il vincolo matrinomiale non viene eliminato ma semplicemente attenuato. Infatti i coniugi separati possono vivere separati appunto ma non possono risposarsi. C'è una cosa importante da dire e cioé che i diritti rimangono invariati solo per il coniuge a cui non sia stata addebitata la colpa.
Art. 585 del Codice Civile
"Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti del coniuge non separato"
Se il coniuge è stato ritenuto colpevole ha diritto solamente ad un assegno vitalizio e solo nel caso che prima della morte del coniuge ricevesse gli alimenti.
Art. 548 comma 2 Codice Civile
"Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell' apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L' assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi"
Come ho detto prima la separazione non comporta lo scioglimento del matrimonio ma diciamo che lo attenua. I coniugi separati pertanto sono liberi di riappacificarsi e quindi tornare a vivere insieme. Questo gesto di riappacificazione ed il tornare dunque a vivere insieme elimina gli effetti della separazione anche ai fini della successione In pratica diciamo che la situazione si ristabilisce come se i coniugi non fossero mai stati separati.
E' sempre consigliabile ad ogni modo onde evitare spiacevoli incomprensioni e conseguenze mettere per iscritto l' intenzione di riappacificarsi con delle firme.
Nel caso che dopo la separazione si raggiunga il divorzio le cose sotto il punto di vista della successione cambiano radicalmente. Infatti con il divorzio il matrimonio viene sciolto completamente e si vengono a perdere per entrambi i coniugi tutti i diritti.
MATRIMONIO NULLO
Affinché un matrimonio dichiarato nullo non elimini i diritti successori è necessario che vi siano tre condizioni temporaneamente.
- Nullità dichiarata dopo il matrimonio;
- coniuge superstite in buona fede, non consapevole di aver contratto matrimonio nullo;
- non lasciare oltre al coniuge putativo anche un altro coniuge
Il matrimonio nullo viene preso in considerazione dall' art. 584 del codice civile.
Art. 584 Codice Civile
"Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Egli è però escluso dall' eredità quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte"
I DIRITTI DELLO STATO
Per concludere, vorrei dare qualche breve informazione nel caso che il de cuius non abbia parenti entro il 6° grado e che non abbia fatto regolare testamento. In questo raro caso la legge prevede che l' eredità si devolga allo Stato, così come prevede l' Art. 586 del codice civile.
Art. 586 Codice Civile
"In mancanza d' altri succedibili, l' eredità è devoluta allo Stato. l' acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".
Naturalmente come si potrà immagginare il caso che lo Stato erediti i beni di un privato è un caso limite in quanto quasi mai succede che una persona non abbia nessun parente e che contemporaneamente non abbia provveduto a lasciare tramite un testamento i suoi beni ad un amico o a un altra persona qualsiasi.
QUOTE SPETTANTI PER LEGGE AL CONIUGE
Si possono presentare più casi relativamente alle quote spettanti al coniuge. A differenza dei figli che in assenza del coniuge del de cuius, per legge, ereditano l' intero patrimonio, il coniuge in assenza dei figli del de cuius, per legge non va ad ereditare l' intero patrimonio, ma va a concorrere con eventuali fratelli o genitori del de cuius. Vediamo di seguito quali casi si possono presentare.
- SE CONCORRE CON UN SOLO FIGLIO
Nel caso di successione legittima e in presenza di un figio del de cuius che concorre col coniuge superstite a quest' ultimo spetta la metà del patrimonio. L' altra metà andrà al figlio unico del de cuius.
- SE CONCORRE CON PIÙ FIGLI
Nel caso che il coniuge concorra con più figli del de cuius, 1/3 andrà al coniuge superstite mentre gli altri 2/3 si divideranno tra i figli del de cuius.
- SE CONCORRE CON I GENITORI O ASCENDENTI DEL DE CUIUS
In questo caso i 2/3 del patrimonio vanno al coniuge superstite, mentre l' altro terzo si dividerà in parti uguali tra i genitori o ascendenti del de cuius in mancanza dei genitori di quest' ultimo. Nel caso in cui il de cuius non lasci né prole né fratelli/sorelle né genitori succedono gli ascendenti; in particolare succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna se sono di pari grado. Se gli ascendenti non sono di uguale grado l’eredità è devoluta al più vicino in grado senza distinzione di linea.
- SE CONCORRE CON FRATELLI O SORELLE DEL DE CUIUS
In questo caso i 2/3 del patrimonio vanno al coniuge superstite, mentre l' altro terzo si dividerà in parti uguali tra i fratelli o sorelle del de cuius in parti uguali tra loro.
- SE CONCORRE CON FRATELLI O SORELLE DEL DE CUIUS, GENITORI O ASCENDENTI
In questo caso i 2/3 del patrimonio vanno al coniuge superstite, mentre l' altro terzo si dividerà tra genitori, ascendenti e fratelli. Agli ascendenti in questo caso spetta comunque 1/4 della quota del de cuius.
- SE NON CONCORRE CON FIGLI, GENITORI O ASCENDENTI O FRATELLI DEL DE CUIUS
In questo caso tutto il patrimonio spetta per *legge al coniuge superstite.
Vorrei fare una precisazione. Quando scrivo che per *legge significa che la legge prevede questo in assenza di testamento. Quando vi è testamento infatti le cose potrebbero andare diversamente. Infatti attraverso il testamento il de cuius può decidere di devolvere la sua quota disponibile a chiunque. La quota disponibile non è altro che una quota di cui il de cuius può disporre liberamente in favore di chiunque, anche di una persona completamente estranea.
Se il de cuius muore senza lasciare figli legittimi o naturali, oltre ai genitori, agli ascendenti e al coniuge hanno diritto a parte dell' eredità anche i fratelli e le sorelle.
Art. 570 comma 1 Codice Civile
"A colui che muore senza lasciare, ne genitori ne altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali"
Quindi se il de cuius non lascia altri parenti prossimi ma solamente fratelli questi si divideranno l' intero patrimonio. La cosa si complica un pochino se oltre ai fratelli rimangono genitori o nonni del de cuius. In quest' ultimo caso come abbiamo detto nella pagina precedente i genitori (o il genitore) hanno diritto per legge alla metà dell' eredità. Quindi nel caso che oltre ai genitori rimangano uno o più fratelli la quota totale sarà sempre 1/2 da dividersi nel caso di più fratelli.
ATTENZIONE! Finora abbiamo parlato di fratelli legittimi cioé nati nell' ambito del matrimonio tra due genitori oppure successivamente legittimati. Ai fini della successione non sono considerati fratelli i "fratelli" naturali" quelli cioé che pur sono legati da vincolo di sangue sono figli naturali dei genitori.
Per la legge infatti il figlio naturale ha un rapporto solamente con i genitori o con quello che l' ha riconosciuto, mentre tutti gli altri parenti di sangue si considerano estranei. Solo ultimamente a seguito di alcune sentenze (04/07/1979 n° 55 e 12/04/1990 n° 184 qualcosa è cambiata. Quindi anche i fratelli naturali possono considerarsi eredi anche se per dirla con un termine calcistico sono di serie B.
Infatti sono stati posti al penultimo posto nella scala degli aventi diritto. Dopo tutti gli altri parenti entro il 6° grado e prima solo dello Stato.
Fatta questa breve precisazione ritorniamo a parlare di fratelli legittimi.....Anche nella successione tra fratelli esiste il diritto di rappresentazione in base al quale la quota di eredità spettante al fratello va devoluta ai suoi discendenti nel caso egli premuoia al de cuius.
E se i fratelli pur essendo legittimi non sono germani (stessa madre e stesso padre) ma unilaterali cioé nati dalla stessa madre ma da padre diverso o viceversa? In questo caso i fratelli unilaterali hanno diritto alla metà della quota che sarebbe spettata ai fratelli germani.
Art. 570 comma 2 Codice Civile
"I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono pèrò la metà della quota che conseguono i germani"
Di questa ipotesi si occupa anche l' articolo 571 del codice civile, che parla del concorso di genitori o ascendenti e fratelli del de cuius.
Art. 571 Codice Civile
"Se vi sono fratelli o sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi"
I DIRITTI DEGLI ALTRI PARENTI
Quando al de cuius non esistono parenti stretti come figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli e nemmeno un coniuge il defunto che non ha fatto testamento lascia l' eredità ai parenti più lontani cioé cugini ecc.
Anche in questo caso rimane sempre valida la regola per cui il parente più vicino in grado esclude gli altri sia appartengano al ramo paterno che materno.
Ricordo comunque che oltre il 6° grado la parentela non è riconosciuta dalla legge e quindi non viene riconosciuto il diritti ad ereditare. Nel caso non vi siano parenti entro il 6° grado tutto il patrimonio passerà allo Stato.
Art. 572 Codice Civile
"A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne altri ascendenti, ne fratelli ne sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il 6° grado"
Se chi muore non lascia figli, ne fratelli o loro discendenti gli eredi legittimi sono i genitori ed in loro mancanza i nonni o i bisnonni e gli avi all' infinito.
Art. 568 Codice civile
"A colui che muore senza lasciare prole, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali proporzioni, o il genitore che sopravvive"
In poche parole se i genitori rimangono in vita al de cuius e non vi sono fratelli i primi hanno diritto alla spartizione dell' intero asse ereditario del de cuius. Se rimane un solo genitore questo ha diritto a tutto il patrimonio de de cuius.
Quindi ricapitolando se al de cuius rimangono i genitori o uno solo di essi tutto il patrimonio va aal genitore o genitori. Se invece ci sono anche fratelli, o coniuge allora i chiamati alla successione saranno genitori e fratelli e coniuge.
Art. 571 comma 1 codice civile
"Se con i genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà"
Art. 579 comma 2 codice civile
"Se vi sono genitori, l' eredità è devoluta per 2/3 al coniuge del de cuius e per l' altro terzo ai genitori"
Aggiungo inoltre sui diritti dei genitori che solamente il genitore che abbia riconosciuto il proprio figlio ha diritto ad ereditare. Il genitore naturale che non riconosce il proprio figlio non ha nemmeno diritto ad entrare in eredità
Art. 578 Codice Civile
"Se il figlio naturale muore senza lasciar prole ne coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto e del quale è stato dichiarato figlio. Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l' eredità spetta per metà a ciascuno di essi. Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio, l' altro è escluso dalla successione".
DIRITTI DEI FRATELLI EREDI
Dunque...abbiamo detto che la metà (1/2) spetta ai genitori quindi dividendo per due ognuno riceverà 1/4. L' altro mezzo diviso per 3 andrà a formare 3 quote ognuna di 1/6. In questo caso si può trasformare tutto in dodicesimi. Quindi ad ogni genitore andranno 3/12 mentre ad ogni fratello 2/12.
GLI ASCENDENTI
Dopo i genitori gli ascendenti sono i nonni, bisnonni e così via all' infinito. Gli ascendenti hanno diritto all' eredità solo nel caso in cui il de cuius non lasci figli, ne coniuge ne genitori.
Art. 569 comma 1 Codice Civile
"A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori o fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l' altra metà gli ascendenti della linea materna"
Art. 571 comma 3 Codice Civile
"Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall' art. 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell' altro".
Quindi i nonni del de cuius hanno diritto all' eredità solamente se il de cuius non lascia figli, genitori o fratelli.
Tutti i figli, legittimi, naturali riconosciuti e adottivi hanno i medesimi diritti successori nei confronti dei genitori. Se il de cuius che muore lascia solamente dei figli questi si divideranno tra loro l' intero patrimonio. Se oltre ai figli vi è anche il coniuge quest' ultimo concorrerà assieme ai figli nella divisione dell' eredità.
I figli come sopra identificati non concorrono dunque con nessuno nella divisione dei beni patrimoniali se non con il coniuge del de cuius. se chi muore lascia un unico figlio l' intero patrimonio andrà esclusivamente a questo. Se dopo la morte del de cuius rimangono un figlio ed il coniuge il patrimonio si dividerà per metà ciascuni. se chi muore lascia il coniuge e più figli al primo andrà la quota di 1/3 mentre i figli divideranno tra loro la quota di 2/3.
Quindi in caso che vi siano figli o coniuge + figli nessun altro potrà vantare diritti sul patrimonio; ne il padre del de cuius, ne fratelli.
SUCCESSIONE PER RAPPRESENTANZA
Si ha la successione per rappresentanza quando al posto dell' erede diretto entrano in scena i discendenti legittimi o naturali ossia i figli. Ma quando si potrebbe presentare questo caso? Questo caso si può presentare quando il figlio del de cuius premuore al padre, oppure rinuncia all' eredità o viene dichiarato indegno lasciando a sua volta dei figli.
I nipoti dunque non succedono perché aventi diritto proprio ma solamente per il fatto di essere discendenti diretti del figlio del de cuius. Naturalmente ai nipoti (figli del figlio del de cuius) non spetta la stessa quota dei figli del de cuius ma si divideranno tra loro la quota che sarebbe spettata al loro padre (figlio del de cuius).
art. 467 comma 1 del codice civile
" la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l' eredità o il legato"
Il diritto di rappresentazione potrebbe continuare all' infinito anche se c'è da dire che difficilmente una persona sopravvive tanto a lungo da vedere morire i figli dei propri nipoti.
art. 469 del codice civile
"La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche in caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la successione avviene per stirpi anche in ciascun ramo e per capi tra i membri del medesimo ramo"
art. 468 del codice civile
"La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, noché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all' eredità della persona in luogo della quale subentrano o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa".
DIFFERENZE TRA I FIGLI LEGITTIMI, NATURALI E ADOTTIVI
Ancora oggi l' art. 537 ult. comma del codice civile prevede che il figlio legittimo possa liquidare il fratello naturale coerede soddisfacendo in denaro o immobili la quota che spetta a quest' ultimo.
art. 537 ult. comma codice civile
"I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali"
I FIGLI INCESTUOSI
I figli incestuosi non potendo essere riconosciuti non possono godere di nessun diritto successorio. Vediamo quali figli sono considerati per legge incestuosi. Sono incestuosi i figli nati tra parenti in linea retta all' infinito quindi tra padre e figlia, nonno e nipote, bisnonno e nipote ecc. In linea collaterale di 2° grado quindi tra fratello e sorella e tra affini in linea retta cioè nuora e suocero, suocera e genero.
La legge prevede per i figli incestuosi dei diritti quali: mantenimento, diritto all' istruzione e educazione durante la vita dei genitori. Alla morte dei genitori hanno diritto ad un assegno vitalizio pari alla rendita della quota che sarebbe spettata loro se fossero stati riconosciuti.
QUOTE SPETTANTI PER LEGGE AI FIGLI
Si possono presentare più casi relativamente alle quote spettanti ai figli. Ad esempio figlio unico che eredita senza genitori, oppure figlio unico che eredita e concorre col coniuge del de cuius ecc.
- NEL CASO DI FIGLIO UNICO
Si possono presentare due casi e cioè figlio unico senza presenza del coniuge del de cuius e figlio unico con presenza del coniuge del de cuius.
1) Figlio unico che concorre col coniuge del de cuius
In questo caso siamo in presenza di due eredi legittimari ossia due eredi a cui la legge riserva per forza di cosa una quota. In caso di successione legittima, ossia senza testamento, e con la presenza di un figlio e il coniuge del de cuius, il patrimonio si divide esattamente in due, per cui in questo caso le quote saranno 1/2 al coniuge de de cuius e 1/2 al figlio.
2) Figlio unico che non concorre col coniuge del de cuius
In questo caso essendoci solamente il figlio l' intero patrimonio si devolverà a favore del figlio unico. Il figlio non va a concorrere con nessun altro a di fuori del coniuge del de cuius. Quindi anche se vi fossero genitori del de cuius, fratelli o altri parenti, la legge in questo caso non prevede nessuna quota in favore di questi ultimi. Quindi ricapitolando, in questo caso tutto il patrimonio del de cuius andrà esclusivaente al figlio unico.
- NEL CASO DI PIÙ FIGLI
In questo caso si possono presentare i due casi appena visti più sopra. Però in questo caso vi sono differenze di quota spettanti per legge. Vediamole più sotto:
1) Più figli che concorrono col coniuge del de cuius
Anche in questo caso la legge non prende in considerazione altri eventuali parenti del de cuius, ma prevede che tutto il patrimonio si devolva sempre al coniuge e ai figli. In questo caso però cambiano le quote che la legge riserva. Infatti in questo caso al coniuge spetta 1/3 del patrimonio, mentre gli altri 2/3 restanti si divideranno in quote uguali tra i figli del de cuius.
2) Più figli che non concorrono col coniuge del de cuius
In questo caso se il de cuius non può ereditare o magari rinuncia, tutto il patrimonio si dividerà in parti uguali con i figli del de cuius.
CALCOLO DELLE IMPOSTE DA VERSARE
- Se non si gode dell' agevolazione prima casa:
La base imponibile su cui calcolare le imposte sarà il valore catastale del nostro asse ereditario. Abbiamo già visto come calcolarlo nella pagina dedicata all' asse ereditario.
Ipotizziamo che la rendita catastale della casa è di 1.000 euro mentre il reddito dominicale del terreno è di 100 euro. Il valore catastale si ottiene moltiplicando questi valori per alcuni coeficienti. Il coeficiente per le case di abitazione è di 126 (ricordo che in questo primo esempio stiamo ipotizzando non prima casa) mentre quello dei terreni è di 112,50.
VALORE CASA = 1.000 x 126 = 126.000 euro
VALORE TERRENO = 100 X 112,50 = 11.250 euro
TOT. VALORE DA DICHIARARE = 137.250 euro
Stiamo facendo l' esempio in cui non si goda di agevolazione di prima casa e quindi le imposte andranno versate per intero. Le imposte da pagare saranno le seguenti:
- imposta ipotecaria 2%
- imposta catastale 1%
- tassa ipotecaria 35 euro
- imposta di bollo 64,00 euro
In base a tali percentuali possiamo calcolarci subito il valore delle imposte che andremo a versare. Quindi avremo:
- imposta ipotecaria: 137.250 x 2% = 2.745,00 euro
- imposta catastale: 137.250 x 1% = 1.372,50
- tassa ipotecaria: 35 euro
- imposta di bollo: 64 euro
- tributi speciali: cifra variabile
Una precisazione per quanto riguarda i tributi speciali è da farsi. Tali tributi infatti possono variare a differenza delle imposte, che sono uguali dappertutto, a seconda dell' ufficio in cui si presenta la dichiarazione di successione. generalmente variabile dai circa 17 euro a circa 50 euro.
Sommando questi valori scopriamo che in soldini totali equivalgono a 4.216,50 euro
- Se si gode dell' agevolazione prima casa :
Se invece si gode dell' agevolazione per la prima casa i soldi da sborsare sono molti di meno. Infatti le imposte ipotecaria e catastale, sull' abitazione, non saranno più applicate con la percentuale del 2 e 1 per cento, ma saranno applicate in maniera fissa e più precisamente 200 euro per ciascuna imposta. Le imposte andranno pagate per intero, in base percentuale del 2 e 1 per cento, su tutti gli altri immobili che non rientrano nell' agevolazione e nel nostro caso si trattera del terreno.
Dobbiamo quindi scindere i valori della casa e del terreno per poter procedere. Dopo di che calcoleremo le imposte separatamente.
IMPOSTE SULLA PRIMA CASA
- imposta ipotecaria 200 euro
- imposta catastale 200 euro
TOT. 400 euro per la casa
IMPOSTE SUL TERRENO
- imposta ipotecaria: 11.250 x 2% = 225,00 euro
- imposta catastale: 11.250 x 1% = 112,50 euro
TOT. 337,50 euro per il terreno
Sommando entrambi i valori otteniamo una cifra di 737,50. Ci manca ancora qualche decina di euro da sommare e cioé la tassa ipotecaria di 35 euro e l' imposta di bollo di 64 euro. In totale avremmo una spesa per imposte di euro: 836,50.
Questa è la cifra che si spende se si gode dell' agevolazione. La differenza è sostanziale perché trattasi di circa 3.400 euro in meno.
Per compilare il modello F23 dobbiamo sommare le varie imposte della casa e del terreno, in quanto nel modello non vanno distinte.
- imposta ipotecaria: 200 + 225 = 425,00 euro
- imposta catastale: 200 + 112,50 = 312,50
- tassa ipotecaria: 35 euro
- imposta di bollo: 64 euro
- tributi speciali
Preciso che l' imposta di bollo è aumentata dal 26/06/2013, passando dai 58,48 euro agli ancora attuali 64 euro.
MODELLO 4
Con il seguente modello si dichiara chi sono gli eredi, gli immobili che fanno parte del patrimonio, le eventuali passività, vendite e donazioni effettuate negli ultimi 6 mesi di vita del de cuius ecc... Il modulo va firmato dal dichiarante che può essere uno qualsiasi degli eredi che abbia raggiunto la maggiore età.Va compilato in ogni sua parte è presentato all'agenzia delle entrate, in un numero di copie che può variare a seconda dei casi.
L' agenzia delle entrate dopo la registrazione della documentazione restituirà una o più copie, che potranno essere utilizzate o per la voltura catastale, o per la consegna in banca o per altri scopi.
I dati che andremo ad inserire sul modello 4 sono diversi e verranno inseriti in diversi riquadri. Non vanno compilati per forza di cose, ma ogni riquadro verrà compilato solo se sarà il caso.
Il modello 4 è suddiviso nelle seguenti parti :
- dati anagrafici del defunto
- albero genealogico
- quadro A (eredi e legatari)
- quadro B (attivo ereditario)
- azioni, titoli ecc.
- altri beni
- beni trasferiti a titolo oneroso
- donazioni e liberalità
- quadro D (passività)
- parte riservata all'ufficio
-SCARICA IL MODELLO 4 EDITABILE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il modello di dichiarazione sostitutiva può servire per diverse dichiarazioni fornite dal dichiarante.
In genere si utilizza per dichiarare chi sono gli eredi, indicando luogo, data di nascita residenza ecc.
Può anche essere utilizzato quando ci sono delle discordanze nelle visure catastali. Ad esempio capita molto spesso che un fabbricato o un terreno che in realtà era di proprietà del de cuius in catasto risulti intestato ad altre persone.
In questo caso l' erede dichiarante dichiarerà sotto la propria responsabilità che il bene benché intestato ad altri era in realtà di proprietà esclusiva del de cuius.
- SCARICA MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
- SCARICA MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA GENERICO
- SCARICA MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SENZA TESTAMENTO
- SCARICA MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CON TESTAMENTO
- SCARICA MODELLO PER AGEVOLAZIONI IMPOSTE PRIMA CASA
PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE
Assieme agli altri documenti alla successione si allega anche il prospetto liquidazione delle imposte pagate.
- SCARICA PROSPETTO LIQUIDAZIONE
MODELLI DI VOLTURA CATASTALE
Dopo aver presentato la successione all' ufficio del registro e dopo averla ritirata è obbligatorio presentare entro 30 giorni dalla data di registrazione la voltura catastale sia per i fabbricati che per i terreni. Qui vi riporto i modelli cartacei ad ogni modo se possibile compilate la voltura catastale attraverso il software ministeriale voltura 1.0.
- SCARICA IL MODELLO DI VOLTURA PER IL CATASTO TERRENI (MODELLO 18T - 13TP/A)
- SCARICA MODELLO DI VOLTURA PER IL CATASTO URBANO URBANO (MODELLO 17T - 98TP)
- SCARICA IL MODELLO PER ISTANZA FISSAZIONE TERMINE PER ACCETTAZIONE EREDITA'
(non più attuale - viene applicata per quelle successioni di svariati anni addietro mai presentate e che si vogliano presentare adesso). Informarsi presso l' agenzia delle entrate e farsi dire a partire da quale data vada ancora applicata)
L' imposta catastale è dovuta sulle volture catastali a seguito della modifica della ditta catastale che generalmente avviene dopo aver presentato una dichiarazione di successione. Cosi come per l' imposta ipotecaria, anche per la catastale non si tiene conto di eventuali passività del de cuius. Tale imposta infatti colpisce tutto il valore immobiliare dichiarato in successione.
A quanto ammonta attualmente l' imposta catastale da pagare in caso di dichiarazione di successione?
In caso di dichiarazione di successione l' imposta catastale si paga nella percentuale del 1% sul valore degli immobili dichiarati in successione. Per quanto riguarda il calcolo dell' imposta catastale, cosi come per l' ipotecaria non si devono considerare eventuali passività (a differenza invece della vera imposta di successione), per cui tali imposte si abbattono su tutto il valore dichiarato in successione.
COME È VARIATA NEL TEMPO L' IMPOSTA CATASTALE
Nel tempo anche l' imposta catastale ha subito delle variazioni sia per quanto riguarda le percentuali e sia per quanto riguarda i cosiddetti minimi d' imposta che generalmente si pagano o quando non si raggiungono appunto i minimi d' imposta stabiliti per legge, o quando si usufruisce dell' agevolazione prima casa o in ogni altro caso dove è previsto il pagamento dei minimi d' imposta.
Vediamo di seguito come è variata l' imposta catastale negli anni. Naturalmente i valori vengono riportati tutti in euro
- dal 01/01/1973 al 17/03/1976 percentule 0,2% nessun minimo
- dal 18/03/1976 al 27/05/1978 percentule 0,2% minimo euro 2,58
- dal 28/05/1978 al 31/12/1982 percentule 0,4% minimo euro 10,33
- dal 01/01/1983 al 01/10/1989 percentule 0,4% minimo euro 25,82
- dal 02/10/1989 al 21/05/1993 percentule 0,4% minimo euro 51,65
- dal 22/05/1993 al 31/12/1995 percentule 0,4% minimo euro 77,47
- dal 01/01/1996 al 19/06/1996 percentule 1,0% minimo euro 77,47
- dal 20/06/1996 al 31/01/2005 percentule 1,0% minimo euro 129,11
- dal 01/02/2005 al 31/12/2013 percentule 1,0% minimo euro 168,00
- dal 01/01/2014 a tutt' oggi percentule 1,0% minimo euro 200,00
Anche per l' imposta catastale valgono le stesse considerazioni fatte più sopra relativamente all' imposta ipotecaria, sia per quanto riguarda gli aumenti avvenuti ad inizio gennaio del 2014 e sia per quanto riguarda eventuali successioni degli anni passati che si dovessero presentare all' attualità.
L' imposta di successione non ha niente a che vedere con le imposte da autoliquidarsi ossia imposta catastale e ipotecaria, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali. Alcuni infatti fanno confusione tra le imposte appena elencate e l' imposta di successione. L' imposta di successione soppressa dal primo governo Berlusconi è rimasta inattiva per qualche periodo per poi tornare già da diversi anni. Vediamo di seguito in cosa consiste.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE E FRANCHIGIE
Prima di parlare dell' imposta di successione vorrei precisare meglio che una cosa è l' imposta di successione e un' altra sono le imposte in autoliquidazione, le quali si pagano sempre in ogni caso (a parte alcune eccezioni che riguardano gli imprenditori agricoli) quando ricadono beni immobii nell' attivo ereditario. Le imposte in autoliquidazione come detto si pagano ogni qualvolta ricadono beni immobili, con un minimo di 200 euro per ogni imposta.
La principale novità in materia di imposizione fiscale per le successioni è il ritorno della tassa di successione abolita nel 2001. Questa varia a seconda che gli eredi siano coniuge o parenti in linea retta (figlio, padre ecc.), fratelli, altri parenti, o altri soggetti non parenti.
Per il coniuge e i parenti in linea retta la percentuale che colpisce il patrimonio è del 4% con franchigia di 1.000.000 (un milione) di euro per ogni erede. Se gli eredi sono dei fratelli questi pagheranno il 6% sul patrimonio con franchigia di 100.000 (centomila) euro. Gli altri parenti (fino al 4° grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado) sconteranno una percentuale sempre del 6% ma non godranno di nessuna franchigia. Tutti gli altri soggetti dovranno pagare un imposta di successione dell' 8% e anche in questo caso senza franchigia.
Prima di continuare volevo spiegare cosa si intende per franchigia. Molto semplicemente significa che sotto quella soglia non si paga. Quindi nel caso di eredi in linea retta si pagherà l' imposta di successione se per ogni erede si supererà il valore di un milione di euro, mentre per quanto riguarda successioni tra fratelli si pagherà se ad ogni fratello toccherà un valore superiore i 100.000 euro. L' imposta tasserà la parte in eccedenza la franchigia. Il legislatore inoltre prevede anche una franchigia per colui che eredita e si trova in una condizione di handicap grave (legge 104). La franchigia in questo caso sale a 1.500.000 euro.
L' intenzione del legislatore ad ogni modo è quella di colpire soprattutto i grandi patrimoni, di conseguenza le percentuali a cui accennavo sopra non si applicano indiscriminatamente a tutti i patrimoni, ma solamente a quelli di una certa consistenza quando questi siano destinati a parenti stretti quali parenti in linea retta, coniuge o fratelli.
Infatti la legge per il coniuge, parenti in linea retta (figli, nipoti, padre, madre ecc.) prevede delle soglie (franchigie) sotto le quali l' imposta di successione non va a colpire. Una soglia di franchigia è prevista anche per successione tra fratelli. Di seguito vediamo qualche esempio.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE E FRANCHIGIA PER CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA
La legge prevede per il coniuge e i parenti in linea retta una franchigia di 1.000.000 (un milione) di euro per ogni erede, mentre la percentuale della tassa di successione sarà del 4%. Ma che significa franchigia di 1.000.000 di euro? In pratica significa che se il valore del patrimonio che si sta dichiarando in successione è inferiore ad 1.000.000 di euro l' erede non paga l' imposta del 4%.
Quanto appena detto non è propriamente corretto o comunque va fatta una precisazione. Essendo che la franchigia di 1.000.000 riguarda ogni erede non è sempre detto che anche se il patrimonio supera il milione di euro l' imposta vada sempre pagata. Molto dipenderà dal numero degli eredi.
Supponiamo che a conti fatti l' imponibile ereditario sia di 2.000.000 di euro e gli eredi ad esempio siano coniuge e due fratelli. In questo caso l' imposta di successione del 4% non va pagata. Il calcolo si ottiene moltiplicando il numero degli eredi per 1.000.000...in questo caso avremmo 3.000.000 di euro di franchigia. Se dal patrimonio di 2.000.000 di euro leviamo i 3.000.000 avremmo il numero negativo - 1.000.000 quindi logicamente non avremmo nessuna imposta da pagare. Facciamo qualche esempio.
esempio n° 1
Supponiamo che il de cuius lasci eredi legittimi coniuge e due figli, con un attivo ereditario di 5.000.000 di euro. Gli eredi per prima cosa dovranno riunire tutta l' eredità e calcolarne il valore . Dal valore così calcolato si dovranno togliere le passività.
Supponiamo che il patrimonio di 5 milioni sia costituito dai seguenti beni:
- casa di 250.000
- terreni per un valore di 4.000.000
- denaro per 750.000
Il totale del patrimonio è dunque 5.000.000. Vediamo ora tutto quello che c'è da pagare per una successione come questa.
calcoli da fare per la nuova tassa di successione
Abbiamo detto che per il coniuge ed i figli c'è una franchigia sotto la quale l' imposta non si applica. Quindi moltiplichiamo il numero degli eredi per 1.000.000 ed otteniamo:
3 x 1.000.000 = 3.000.000 (franchigia).
Detraiamo dai 5.000.000 di euro la franchigia così calcolata ed otteniamo:
5.000.000 - 3.000.000 = 2.000.000
Torna in auge anche l' art. 9 del Testo Unico delle successione del 1990. In poche parole sull' imponibile appena calcolato si deve aggiungere un 10% per gioielli, mobilia ecc. Un valore presunto in pratica calcolato con il 10% dell' imponibile netto. In questo caso il 10% di 2.000.000 sarà 200.000 euro.
Il nostro valore totale sarà dunque di: 2.200.000. Su questa cifra pagheremo il 4%, che rappresneta la nuova tassa di successione. Per il resto si procede come al solito calcolando l' imposta catastale e ipotecaria sugli immobili.
2.200.000 x 4% = 88.000
Il valore sul quale calcolare l' imposta catastale ed ipotecaria sarà dato da casa + terreni e quindi sempre facendo riferimento all' esempio di sopra avremmo un valore di 4.250.000. Su tale cifra calcoliamo il 2% per imposta ipotecaria e 1% di imposta catastale:
4.250.000 x 2% = 85.000 euro
4.250.000 x 1% = 42.500 euro
Alla fine tra imposta di successione, imposta catastale e imposta ipotecaria avremmo un cifra da pagare di 215.500 euro. Mancano ancora la tassa ipotecaria e imposta di bollo, rispettivamente di 35 e 64 euro. Questo grosso modo è il calcolo da fare per il calcolo della nuova imposta di successione. In questo esempio si è parlato di coniuge e parenti in linea retta (figli) e quindi la franchigia era di 1.000.000 di euro. Ricordo che nel caso di successione tra fratelli la franchigia scende a 100.000 euro.
Preciso che l' imposta di bollo è aumentata proprio in questi giorni (26/06/2013). Passa da 58,48 euro a 64 euro.
Quando si paga l' imposta di successione?
L' imposta di successione a differenza delle imposte ipotecaria, catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali, che vanno versati prima di presentare la dichiarazione di successione, si paga dopo aver presentato la dichiarazione di successione.
Sarà l' agenzia delle entrate che effettuerà i vari calcoli e vi spedirà direttamente a casa il conteggi con i vari moduli per il pagamento di quanto dovuto.
ESENZIONE DALL' IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Quando non si paga imposta di successione? Ci sono casi in cui l' agenzia delle entrate seguendo le disposizione di legge in materia di successione, non va a calcolare l' imposta di successione. Più sotto vediamo di esaminare i vari casi.
Non tutti i trasferimenti in caso di successione sono soggetti all' imposta di successione. A seconda dei soggetti che ereditano ci possono essere più o meno agevolazioni, che consistono sostanzialmente nel pagare meno imposte o in alcuni casi si ha un esenzione completa. Più sotto esaminiamo le varie casistiche che si possono presentare.
- COMPENDIO UNICO IN TERRITORI MONTANI (art. 52 legge n° 448 del 28 dicembre 2001)
Requisiti:
- Trasferimento di terreni agricoli e fabbricati rurali siti nei territori delle comunità montane.
- I terreni e le pertinenze siano costituiti in un compendio unico coltivato o condotto per un periodo di almeno dieci anni.
- Ad eredi e legatari che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.
- I terreni e i fabbricati costituiti in compendio unico sono considerati unità indivisibili per quindici anni.
Questi visti sopra, sono requisiti necessari per poter essere esentati dal pagare l' imposta di successione, nonchè imposte ipotecaria, catastale e qualsiasi altra, in caso di trasferimenti di beni che si trovino in territori montani. Naturalmente alla dichiarazione di successione andranno allegate le varie dichiarazioni che attestino il possesso dei vari requisiti.
- COMPENDIO UNICO GENERICO (art.7 del decreto legislativo n° 99 del 29 marzo 2004)
Requisiti:
- Trasferimento di terreni agricoli e fabbricati rurali.
- I terreni e le pertinenze siano costituiti in un compendio unico coltivato o condotto per un periodo di almeno dieci anni.
- Ad eredi e legatari che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.
- I terreni e i fabbricati costituiti in compendio unico sono considerati unità indivisibili per quindici anni.
Anche in questo caso si è esonerati dal pagamento dell' imposta di successione, imposta ipotecaria e catastale.
- AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI COLTIVATORI (art.14 legge n° 441 del 15 dicembre 1998
Requisiti:
- Trasferimento di fondi rustici.
- I fondi rustici siano coltivati o condotti per un periodo di almeno sei anni.
- Ad ascendenti e discendenti entro il terzo grado qualora siano:
a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno ancora compiuto i quarant'anni, iscritti alla relativa gestione previdenziale o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quarant'anni a condizione che ascquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento.
Anche i giovani imprenditori agricoli godono di agevolazioni in materia di imposte in caso di trasfermenti per successione. In questo caso è prevista l' esenzione dell' imposta di successione, dell' imposta catastale, mentre l' imposta ipotecaria è da pagarsi ma nel limite del minimo d' imposta.
- ALTRE ESENZIONI DALLE IMPOSTE (art.3 comma 1, 2, 4 e 4 bis del decreto legislativo n° 346 del 31 ottobre 1990)
Requisiti:
Trasferimenti a favore:
- dello Stato;
- delle Regioni;
- delle Province;
- dei Comuni;
- di enti pubblici;
- di fondazioni;
- di associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo l'assistenza, lo studio, la ricerca scentifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità;
- di ONLUS;
- di fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. n. 461 del 23 dicembre 1998;
- di enti pubblici esteri;
- fondazioni estere;
- associazioni costituite all'estero;
- movimenti e partiti politici
Anche nei casi sopra esposti si è esentati dal pagaento di tutte le imposte in caso di successione, dunque non si paga ne imposta di successione, ne imposta ipotecaria ne imposta catastale.
- TRASFERIMENTI DI AZIENDE, QUOTE SOCIALI, AZIONI (art.3 comma 4 ter del decreto legislativo n° 346 del 31 ottobre 1990)
Requisiti:
- Trasferimenti di aziende o di rami di aziende.
- Trasferimenti di quote sociali.
- Trasferimenti di azioni.
Anche questi trasferimenti in caso di successione sono esentati dal pagamento di tutte le imposte, sia quella di successione e quelle ipotecaria e catastale.
Quando tra i beni ereditati vi sono delle autovetture che appartenevano al de cuius è necessario seguire una prassi particolare. Come sappiamo l' autovettura non va inserita in successione,la prassi da seguire per intestarsi un' autovettura è quella di recarsi al PRA (pubblico registro automobilistico) dove dovremmo compilare tutta una serie di documenti, accettazione dell' eredità, trascrizione della stessa, pagamento delle varie imposte
COSA FARE PER EREDITARE UN' AUTOVETTURA
Molto spesso il cittadino non sa con esattezza cosa bisogna fare nel caso si debba ereditare un veicolo. La pratica per potersi intestare un' autovettura ereditata non è così complicata, però molto spesso per mancanza d' informazioni esatte preferiamo affidarci a terzi soggetti che giustamente chiedono un compenso per il lavoro fatto. Io penso che il cittadino debba essere posto in grado di poter scegliere se vuole affidare la pratica ad un' agenzia di disbrigo pratiche, ad un notaio o chicchessia oppure eventualmente disbrigarsela da solo.E' ovvio che se riusciamo a fare tutto da soli avremmo un risparmio per le nostre tasche.A volte invece siamo obbligati, pur non potendolo fare, a rivolgerci ad altre persone perchè non sappiamo bene come fare. Naturalmente per chi ha i soldi e non vuole perdere tempo negli uffici può affidarsi a chi meglio crede. In questa pagina cercherò di spiegarvi cosa fare nel caso dovete intestarvi un' autovettura ereditata e vogliate fare tutto da soli.
Gli uffici dove dovremmo recarci sono il PRA e l' ex motorizzazione civile (ora si chiama DTT dipartimento trasporti terrestri). Al PRA dovremmo fare tutta una serie di operazioni per poter avere il nostro certificato di proprietà dell' autovettura. Vediamo di seguito la documentazione da compilare.
PRIMA ANDIAMO AL PRA
1) Accettazione dell' eredità
Innanzitutto per poter ereditare un veicolo e quindi diventarne proprietari è necessaria l' accettazione dell' eredità del veicolo. E' necessario pertanto effettuare la dichiarazione di accettazione di eredità relativamente al veicolo. Con l' accettazione di eredità gli eredi in sostanza dichiarano di essere gli unici eredi ad avere diritto e che vogliono diventare proprietari dell' autovettura. L' accettazione dell' eredità andrà poi trascritta al PRA entro 60 giorni dalla data di accettazione dell' eredità. Se trascriviamo al PRA l' accettazione dopo i 60 giorni incorreremo in sanzioni.
L' autentica di firma dell' accettazione dell' eredità può essere fatta dai seguenti uffici:
- PRA (pubblico registro automobilistico)
- DTT (dipartimento trasporti terrestre) - ex motorizzazione civile
- Agenzie di pratiche auto purchè abilitate allo STA (sportello telematico automobilista)
- uffici comunali
- notai
Ora non so di preciso, ma credo che chi si rivolga ad un notaio o ad un' agenzia pratiche auto non debba preoccuparsi di fare tante trafile presso gli svariati uffici, potendo ritirare tutta la documetazione direttamente da chi prepara la pratica.Questa pagina pertanto è dedicata a chi vuole fare tutto da solo senza l' ausilio di terze persone. Credo che facendo in questo modo si possa velocizzare e risparmiare qualcosina.
Come dicevo sopra la prima cosa da fare è accettare l' eredità del veicolo. L' autenticazione di firma dell' accettazione può essere fatta dai soggetti che ho elencato prima, quindi PRA, DTT (ex motorizzazione civile), notai ecc. Visto che comunque dovremmo andare al PRA per il disbrigo della pratica, a questo punto mi sembra ovvio che potremmo fare tutto in una volta sola. Quindi al PRA potremmo fare l' autenticazione della firma e contestualmente la trascrizione.
accettazione eredita modulo esempio
Quello che ho inserito sotto è il modulo di accettazione eredità del veicolo che deve essere compilato dall' erede che vuole intestarsi il veicolo. Il modulo va compilato, autenticata la firma e trascritto al PRA. Tutti questi passaggi possono farsi direttamente presso il PRA. Nella prima parte vanno inseriti i dati dell' erede, poi i dati del de cuius, dati del veicolo e poi nuovamente i dati del de cuius. Il modulo è composto in realtà anche da un' altra pagina che vedremo più sotto. nella seconda pagina l' erede dovrà apporre solamente la firma...al resto ci penserà il funzionario del PRA con l' autentica della firma. E' necessaria per ' autentica di firma una marca da bollo da euro 16,00.
C' è da precisare che i dati dati da inserire relativi al veicolo sono il numero di targa, il tipo del veicolo ed i numero del telaio. Tutti i dati possono essere ricavati dalla carta di circolazione.
2) Il modulo NP3
I primi dati da inserire nel modello NP3 saranno l' ufficio provinciale in cui andremo a presentare la pratica, il numero di targa e la tipologia di formalità che dobbiamo trascrivere. Nel caso di eredità di un veicolo scriveremo accettazione di eredità. Poi troviamo diversi quadri da compilare.
NEL QUADRO A inseriremo i dati della vettura. Nel campo "classe" scriveremo autovettura, poi inseriamo il numero del telaio dell' autovettura ed il numero di KW di potenza. Il campo codice lasciamolo in bianco.
NEL QUADRO B soggetto contro andiamo ad inserire i dati del de cuius. Andranno inseriti i dati anagrafici e i dati di residenza. Non mi soffermo su questi dati in quanto sono abbastanza intuitivi.Il campo "luogo di residenza frazione", lo compiliamo ovviamente solamente se abitiamo in una frazione di comune. Il campo "soggetti contro" possiamo lasciarlo in bianco.
NEL QUADRO C soggetto a favore andiamo ad inserire i dati dell' erede che deve intestarsi l' auto. Andranno inseriti i dati anagrafici e i dati di residenza. Non mi soffermo su questi dati in quanto sono abbastanza intuitivi.Il campo "luogo di residenza frazione", lo compiliamo ovviamente solamente se abitiamo in una frazione di comune. Il campo "soggetti a favore" possiamo lasciarlo in bianco.
Tutti gli altri quadri lasciateli in bianco in quanto saranno compilati dall' impiegato del PRA. Ovviamente mancano le firme che potete apporre anche quando sarete davanti allo sportello.
SCARICA IL MODELLO NP3 EDITABILE
Fin' ora abbiamo visto i due moduli che vanno sempre riempiti e consegnati al PRA in caso di eredità di un autoveicolo. Oltre a questi documenti è necessario presentare anche i sguenti:
- certificato di proprietà o foglio complementare in originale (se avete smarrito il certificato di proprietà sarà necessario esporre denuncia di smarrimento presso il comando della polizia o dei carbinieri). Al comando vi restituiranno 2/3 copie della denuncia di smarirmento che dovrete consegnare al PRA.
- carta di circolazione (originale + 2 fotocopie)
- documento d' identità dell' erede (originale + 2 fotocopie)
- codice fiscale dell' erede
Alla fine ci rimarrà solamente da pagare, la cifra varia in base alla potenza del veicolo e al numero di KW di potenza.
POI ANDIAMO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
Una volta che avremmo compiuto tutte le operazioni al PRA e aver avuto il nostro CDP (certificato di proprietà) intestato a noi dobbiamo aggiornare la carta di circolazione. A questo punto dovremmo recarci presso la motorizzazione civile e portare con noi :
- fotocopia carta di circolazione + originale
- fotocopia documento d' identità valido
- fotocopia codice fiscale
- fotocopia certificato di proprietà
- versamento con bollettino postale di euro 16,00
- versamento con bollettino postale di euro 9,00
Altro...
Conti correnti e risparmi del decuius
Scritto da geom. Cesare TroianoCapita spesso che colui che muore fosse intestatario di conti correnti, libretti di risparmio, assicurazioni, fondi immobiliari ecc..vediamo di capire nel dettaglio di cosa si tratta;
CONTO CORRENTE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:
Anche i conti correnti, libretti di risparmio ecc. fanno parte dell'attivo ereditario. Una volta che la banca ha notizia della morte del proprio cliente, provvede al blocco del conto e quindi non potranno essere effettuati dei movimenti.La cifra esistente sul conto o sul libretto dovrà comparire all'interno della denuncia di successione.
RICEVIMENTO DI BONIFICI:
Se dopo la morte del de cuius dovessero pervenire dei bonifici a suo favore la banca dovrà lasciare la somma a disposizione del patrimonio ereditario. In seguito si potrà stabilire se tali cifre andranno o meno ad aggiungersi effettivamente alla massa ereditaria.
ASSEGNI BANCARI, CARTE DI CREDITO:
Gli assegni emessi dal cliente prima della morte vengono comunque pagati dalla banca e addebitati sul conto. Se colui che muore era in possesso di carte di credito, le stesse verranno ritirate e bloccate.
IL LIBRETTO DI RISPARMIO
La cifra esistente al momento del decesso, farà parte della massa ereditaria, e quindi sarà da dichiararsi in denuncia di successione.
LIBRETTO DI RISPARMIO AL PORTATORE:
Nel caso di libretto al portatore lo stesso può essere trasferito semplicemente consegnandolo ad un'altra persona.Chiunque abbia in mano il libretto è autorizzato ad effettuare prelievi. Nel libretto di risparmio al portatore la banca conosce solo il cliente che ha aperto il libretto, ma non sa chi ne sia in possesso.La morte del cliente che ha aperto il libretto è quindi irrilevante per la "continuità" del libretto stesso, dato che egli lo avrebbe potuto dare ad altri quando era ancora in vita.
Per questo i libretti al portatore entrano a far parte della massa ereditaria solo nel caso in cui al momento della sua morte essi siano stati in possesso del defunto o siano depositati a suo nome presso terzi (ad es. nel deposito titoli o in una cassetta di sicurezza presso una banca).
TITOLI E BUONI FRUTTIFERI:
I titoli rientrano a far parte della massa ereditaria e quindi sono soggetti all'imposta di successione esclusi i titoli di Stato. Gli eredi possono decidere anche di lasciare i titoli nella proprietà comune e di gestirli nel deposito titoli della comunione ereditaria. Anche i buoni fruttiferi postali vengono considerati come i titoli di stato pertanto anche questi non sono soggetti all' imposta di successione.
FONDI DI INVESTIMENTO:
I fondi d'investimento, spesso vengono solo commissionati dalle banche, mentre la gestione vera e propria spetta alla società di gestione. In questi casi la procedura di successione, vale a dire il trasferimento delle quote dei fondi agli eredi legittimi, avviene direttamente presso la società di gestione. In generale la banca, in qualità di intermediario, provvede alla raccolta ed all'inoltro dei documenti e delle firme necessarie.
CASSETTE DI SICUREZZA:
Se colui che muore era in possesso di una cassetta di sicurezza la stessa non può essere aperta se non con il consenso di tutti gli eredi legittimi.Il contenuto della cassetta di sicurezza rientra nella massa ereditaria
ASSICURAZIONI:
Liquidazioni di assicurazioni sulla vita agli eredi non fanno parte della massa ereditaria. Le assicurazioni sono contratti tipici stipulati a favore di terzi. Benché tali liquidazioni siano direttamente legate alla morte dell'assicurato, esse vanno tuttavia ai beneficiari stabiliti per contratto. Non si tratta quindi di una fattispecie rilevante ai fini dell'eredità, in quanto agli eredi non vengono trasferiti diritti del defunto.
Diversa è la situazione quando si tratta di PRESTAZIONI ASSICURATIVE, come ad esempio pagamenti a titolo di risarcimento di danni all'assicurato stesso, liquidati quando ancora era in vita. Tali pagamenti costituiscono una normale voce dell'attivo della massa ereditaria.
LIQUIDAZIONE:
Dopo che si sono espletate tutte le varie pratiche, la banca può pagare le quote ai vari eredi relativamente ai crediti disponibili, che in precedenza appartenevano al de cuius.Affinché la banca possa effettuare la liquidazione è necessaria la firma di tutti gli eredi aventi diritto. La banca può liquidare anche ad un curatore che deve essere nominato dagli eredi.
Chi eredita una casa (non di lusso) e se la stessa è per l'erede "prima casa" può avere delle agevolazioni, che consistono nel pagamento di una quota fissa (200,00) sia per quanto riguarda limposta ipotecaria che catastale, invece del 2% e 1%.
Nel caso che l 'immobile venga ereditato da più eredi, per rientrare nelle agevolazioni di cui sopra è sufficiente che almeno uno abbia i requisiti per rientrare nelle agevolazioni.
I requisiti dell'erede per poter rientrare nell' agevolazione sono i seguenti:
- non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile ereditato;
- non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa;
- qualora non risieda già nel comune dove è situato l'immobile oggetto dell'eredità, deve altresì impegnarsi a stabilire la residenza entro 18 mesi.
Con la risoluzione n° 112 del 27 dicembre 2012, l' agenzia delle entrate ha chiarito un punto importante per quanto riguarda la decadenza dell' agevolazione prima casa.
Fondamentalmente l' agenzia delle entrate ha chiarito che chi rivende il fabbricato per il quale si è goduti dell' agevolazione prima casa, prima dei cinque anni stabiliti, e dichiara di voler rinunciare all' agevolazione non è soggetto a sanzione. Facciamo un esempio come al solito.
Supponiamo che io erede di una casa chieda l' agevolazione prima casa e quindi invece di pagare le imposte ipotecaria e catastale del 2% e 1% paghi in maniera fissa ossia 168 euro per ogni imposta. La legge stabilisce che per godere dell' agevolazione non si possa vendere la casa per cui si è usufruto dell' agevolazione prima dei 5 anni, oppure venga riacquistata un' altra prima casa entro il termine di 12 mesi. La normativa prevedeva che in caso di vendita dell' immobile, senza nuovo riacquisto entro i 12 mesi avrei dovuto restituire la cifra relativa alle imposte non pagate, con sanzione del 30% sulle imposte stesse più interessi.
Con la risoluzione n° 112 del 27 dicembre 2012, questo non esiste più. Il soggetto che ha usufruito dell' agevolazione e intende vendere o ha venduto il fabbricato prima dei 5 anni deve comunicare all' agenzia delle entrate, entro 12 mesi dalla data della vendita, che il fabbricato appunto è stato venduto. A quel punto il soggetto dovrà pagare la differenza tra l' imposta che si sarebbe dovuta pagare senza agevolazione e la cifra versata (200+200). Alla differenza cosi ottenuta si applicheranno gli interessi, ma non la sanzione del 30%.
CHE FARE PER ACCETTARE L' EREDITÀ CON BENEFICIO D' INVENTARIO
Innanzitutto è necessario rivolgersi presso un notaio o presso la cancelleria della pretura competente e fare la dichiarazione di accettazione dell' eredità con beneficio d' inventario (la dichiarazione va fatta entro 10 anni dalla data di apertura della successione o entro il termine fissato dall' autorità giudiziaria).Dopo di ché sarà compito del notaio o del cancelliere inserire la dichiarazione nel registro delle successioni del luogo in cui si è aperta la successione. Dopo la dichiarazione di accettazione con beneficio d' inventario gli eredi devono appunto procedere all' inventario entro 3 mesi. Se l' inventario non viene predisposto entro i 3 mesi previsti dalla legge si perderà il beneficio dell' accettazione con beneficio d' inventario.
Art. 484 Codice Civile
"L' accettazione col beneficio d' inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura. Entro un mese dall' inserzione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l' ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e aperta la successione......"
Dunque dopo l' accettazione dell' eredità con beneficio d' inventario si può procedere all' inventario che va sempre eseguito da persone esperte.
Se per qualsiasi motivo si è già in possesso di un bene facente parte dell' eredità che si intende accettare con beneficio d' inventario si deve procedere all' inventario entro 3 mesi dalla data di apertura della successione. Se non si procede all' inventario entro questo periodo si diventa eredi a tutti gli effetti, con conseguente impossibilità di separare il patrimonio attivo da quello passivo del de cuius.
Art. 485 Codice Civile
"Il chiamato all' eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l' inventario entro tre mesi dal giorno dell' apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l' inventario sia stato compiuto, il chiamato all' eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l' inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell' art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell' inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice".
Ovviamente è vietato nascondere o non inserire parte dell' asse ereditario nell' inventario per fare pensare ai creditori che il patrimonio del de cuius ammonti a meno. l' erede che compie questa azione perderebbe il beneficio dell' iventario e verrebbe costretto ad accettare l' eredità compresi i debiti.
LA LIQUIDAZIONE
L' ultima fase è quella della liquidazione, ossia il pagamento dei debiti ai creditori. Qui le cose si in genere si complicano. In questo caso è necessario l' intervento e l' aiuto del notaio che aiuterà l' erede nella vendita dei vari beni per racimolare denaro liquido con cui pagare i creditori.i tempi in genere sono lunghi anche se c'è la buona volontà di tutti e ci sono anche delle spese logicamente che comunque vanno detratte dal patrimonio ereditario.
Accettazione con beneficio d' inventario per minori e interdetti
Fin' ora si è parlato di accettazione dell' eredità con beneficio d' inventario e ho detto che può essere spontaneamente richiesta. Ci sono alcuni casi però in cui si può ereditare solamente col beneficio d' inventario. E' il caso dei minori, delle persone interdette o inabilitate...queste persone possono accettare l' eredità solamente con beneficio d' iventario.Quindi il patrimonio del de cuius che muore lasciando dei figli minorenni o comunque incapaci, prima di essere devoluto deve essere sottoposto ad inventario per tutelare i diritti degli eredi minori o degli incapaci.Il genitore che rimane vedovo con figli minorenni può accettare la sua parte di eredità in maniera pura e semplice ma deve necessariamente recarsi da un notaio e chiedere il beneficio d' inventario per l'accettazione della parte che spetta ai figli minori.
LA PROCEDURA
Il rappresentante legale dei minori (genitore o in mancanza tutore nominato dal tribunale) deve recarsi dal notaio affinché chieda l' autorizzazione del giudice tutelare all' accettazione dell' eredità. Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni viene eseguito l' inventario; dopo di ché se non vi sono creditori sull' eredità la stessa viene divisa secondo la legge o se esiste testamento. Se vi sono creditori si procede in primis alla loro liquidazione.
In ogni caso i beni appartenenti ai minori anche se amministrati dal rappresentante legale, potranno essere utilizzati a qualsiasi titolo solo con autorizzazione del giudice tutelare.
Art. 471 Codice Civile
"Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti se non con il beneficio d' inventario osservate le disposizioni degli articoli 321 e 375".
Art. 472 Codice Civile
"I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non con il beneficio d' inventario, osservate le disposizioni dell' art. 394".
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti se non con il beneficio d' inventario osservate le disposizioni degli articoli 321 e 375.
COME E DOVE SI ESPRIME LA VOLONTÀ DI ACCETTARE L' EREDITÀ
Per esprimere la volontà di accettare espressamente l' eredità ci si può rivolgere o alla cancelleria del tribunale competente territorialmente relativamente all' ultimo domicilio del de cuius o presso un notaio che poi trasmetterà l' atto di accettazione al tribunale competente che si occuperà poi di trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari competente il documento.
I COSTI PER L' ACCETTAZIONE ESPRESSA DELL' EREDITÀ
- n° 2 marche da bollo da 16,00 (per verbale e copia da trascrivere)
- n° 1 marca per diritti di cancelleria da euro 7,08
- euro 262,00 da pagarsi attraverso modulo fornito dalla cancelleria, che corrispondono a 168 euro per imposta impotecaria, 64 euro per imposta di bollo e 35 euro per tassa ipotecaria.
L' imposta di bollo è aumentata dal 26/06/2013 ed è passata da 58,48 euro a 64 euro.
La legge prevede diversi modi per accettare l' eredità :
1) accettazione espressa
2) accettazione tacita
3) accettazione con beneficio d' inventario
In generale qualunque si la modalità di accettazione il chiamato all' eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l' accettazione si perde ogni diritto sull' asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite per legge.
Art. 480 Codice Civile
"Il diritto di accettare l' eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre da giorno dell' apertura della successione"
Ci sono delle eccezioni però. Ad esempio chiunque ne abbia interesse può chiedere all' autorità giudiziaria il restringimento dei tempi. Quindi è consigliabile informarsi sulle intenzioni dei vari eredi per non trovarsi impreparati. La mancata accettazione entro i tempi fissati dall' autorità giudiziaria significherebbe rinunciare all' eredità
ACCETTAZIONE ESPRESSA
L' accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l' intenzione di accettare l' eredità. L' accettazione può essere fatta o alla presenza di un notaio o anche con una semplice scrittura privata firmata e datata dall' accettante.
Ecco qui riportato un esempio di accettazione espressa:
Io sottoscritto Mario Rossi nato a Milano il 10/01/1956 C.F. RSSMRA56B10F205I, e residente in Milano in Via Roma, 1 nominato erede universale da mio padre Alberto, dichiaro di accettare incondizionatamente il patrimonio ereditario.
Come potete vedere l' erede dichiara di accettare incondizionatamente l' eredità. Infatti non è possibile accettare in parte l' eredità pena la nullità della dichiarazione. Nel caso si voglia accettare non incondizionatamente l' eredità si dovrà ricorrere ad un' accettazione con beneficio d' inventario;
Naturalmente una dichiarazione di accettazione nulla non preclude i diritti delle' erede il quale potrà fare un' altra dichiarazione valida oppure semplicemente accettare in forma tacita l' eredità. La condizione è che comunque l' accettazione regolare avvenga entro i 10 anni dall' apertuta della successione così come stabilisce la legge.
Art. 575 Codice Civile
"l' accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all' eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine"
ACCETTAZIONE TACITA
Si dice accettazione tacita quando l'erede a seguito di un suo comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l'eredità, ad esempio. appropriazione di beni ereditari, disposizione sugli stessi beni o promozione di un'azione spettante all'erede.
Ad esempio se Andrea alla morte del padre eredita un immobile e decide di venderlo, questo presuppone un' accettazione tacita.
Art. 576 Codice Civile "L' accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volonta di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede"
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D' INVENTARIO
l' accettazione con beneficio d' inventario riguarda solamente gli eredi e non i legatari. Questo perché ovviamente i legatari non rispondono in alcun modo dei debiti del de cuius. Infatti l' accettazione con beneficio d' inventario ha principalmente lo scopo di separare i beni patrimoniali dai debiti del de cuius.
Ricordo infatti che accettando incondizionatamente l' eredità del de cuius si accettano anche i debiti di quest' ultimo. Questo quindi porterebbe ad un erede incauto che non si è premurato di accertare la presenza di debiti al pagamento dei debiti del de cuius anche attraverso il proprio patrimonio. Quindi se uno è a conoscenza del fatto che il de cuius aveva dei debiti sarebbe consigliabile accettare l' eredità con beneficio d' inventario.
In questo modo i debiti del de cuius vanno pagati ugualmente ma fino alla concorrenza del patrimonio del de cuius. Quindi il patrimonio dell' erede non viene intaccato.
Esempio : Mario muore e lascia in eredità al figlio una casa del valore di 100.000 euro. Mario però aveva anche debiti per 200.000 euro. Se il figlio di Mario accetta incondizionatamente l' eredità del padre, oltre ad accettare la casa accetterà anche i debiti. Ne consegue che poi sarà costretto ad intaccare il proprio patrimonio per pagare i debiti del padre. Accettando con beneficio d' inventario invece pagherebbe una parte dei debiti del padre e più precisamente per il valore della casa ereditata senza intaccare il proprio patrimonio.
Se l' erede è già in possesso dei beni che dovrà ereditare ed intende avvalersi della facoltà di richiedere l' accettazione dell' eredità con beneficio di inventario dovrà farne esplicita richiesta entro 3 mesi dalla data di morte. Se non viene redatto l' inventario entro 3 mesi si decade dal beneficio e viene considerato erede a tutti gli effetti con conseguenza che si dovrà fare carico di eventuali debiti del de cuius.
Art. 490 Codice Civile
"Tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell' erede. Conseguentemente: l' erede conserva verso l' eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; L' erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; i creditori dell' eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell' erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l' erede decada dal beneficio d' inventario o vi rinunzi".
TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI ACCETTAZIONE DELL' EREDITÀ
Il chiamato all' eredità che muoia prima di averla accettata trasmette il suo diritto direttamente ai suoi eredi. Pensiamo al caso in cui un soggetto non abbia ancora accettato l' eredità, oppure che sia stato nominato erede con un testamento di cui non sapeva l' esistenza o ancora al caso di un testamento scoperto solo dopo la morte del chiamato. In questo caso gli eredi del soggetto che avrebbe beneficiato dell' eredità hanno il diritto di poterne beneficiare loro.
Facciamo un esempio: Supponiamo che Marco abbia istitutito, attraverso un testamento, erede universale Roberto il quale dopo poco tempo muore senza aver rinunciato o accettato l' eredità. In questo caso la legge stabilisce che agli eredi di Roberto (che potrebbero essere istituiti per legge o anche per testamento) si trasferisce il diritto di accettare l' eredità di Marco.
Se gli eredi di Roberto decidono di rinunciare all' eredità di quest' ultimo, automaticamente rinunciano anche all' eredità di Marco, mentre invece sono liberi di decidere se accettare l' eredità di Roberto e rinunciare solo all' eredità di Marco.
E' possibile che non tutti gli eredi siano d' accordo ad accettare l' eredità trasmessa, per cui colui che accetta si accollerà interamente i diritti ma anche gli obblighi che questo comporta, mentre colui che rinuncia ne rimarrà completamente estraneo.